Sei qui
>
>
Area
Cittadini
> Codice Deontologico dei Notai
Codice Deontologico dei
Notai
I
l
Codice deontologico dei notai (esattamente i "Principi di deontologia
professionale dei notai") è stato adottato dalla categoria fin dal 1949
e continuamente aggiornato.
Con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n. 2/56 del 5
aprile 2008 è stato approvato il testo riguardante i principi di
deontologia professionale dei notai che qui di seguito si riporta.
Puoi
scaricare il Codice deontologico in formato PDF o leggerne di seguito
l'intero testo.
Con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n. 2/56 del 5
aprile 2008 è stato approvato il testo
riguardante i principi di deontologia professionale dei notai che qui di
seguito si riporta.
PRINCIPI DI
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI
Testo aggiornato, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato con
deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008
TITOLO I
DELLA CONDOTTA
Capo I - Della
vita pubblica e privata
Sezione I
Dei valori sociali
1. - Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai
principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza
di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra
professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare
situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi.
Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di
interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione
della propria attività professionale, ricercando le forme giuridiche
adeguate agli
interessi pubblici e privati affidati al suo ministero.
2. - Il notaio, anche a tutela dell’interesse generale, deve curare
l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante
l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie giuridiche
che la riguardano.
Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito
della complessiva competenza professionale.
Il Consiglio Nazionale stabilisce con apposito regolamento le modalità
della formazione permanente obbligatoria dei notai.
3. - Il notaio deve comunque rispondere in modo adeguato, anche mediante
specifiche forme assicurative, per i danni patrimoniali causati
nell’esercizio della professione ed è tenuto ad adoperarsi per una
corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.
Sezione II
Delle incompatibilità
4. - Il notaio deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, le
funzioni o le attività qualificate incompatibili con l'ufficio di
notaio, se per le prevedibili modalità di svolgimento possano derivare
conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria.
Capo II - Del
luogo di attività
Sezione I
Della sede e dello studio
5. - Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede
assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee
ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la
custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in
modo da garantire una effettiva disponibilità al servizio, con la
presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di
apertura secondo le esigenze della sede.
6. - Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione
notarile il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio anche
in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte
di Appello, secondo le disposizioni impartite dai Consigli Notarili
sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei
criteri indicati dall'art. 45, co. 2 R.N. e di ogni altro elemento.
Il Consiglio Notarile propone al Presidente della Corte di Appello una
revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri
deliberati.
Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il
notaio è tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori della sede a
singoli e particolari casi.
7. - In ragione della unicità della sede notarile e del diretto
collegamento tra sede e studio, è fatto divieto di tenere aperto altro
ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.
Il Consiglio Notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di
specifici settori di attività, può consentire l'utilizzazione di locali
separati dallo studio.
8. - I Consigli Notarili, oltre quanto già previsto negli articoli
precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza sul
rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad interporsi per
rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della professione.
Sezione II
Dell'ufficio secondario
Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio.
9. - È vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni
fissati per la assistenza alla sede.
10. - È vietata l'apertura di ufficio secondario in più di un Comune
sede notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente presenza
del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni
estranee al Notariato.
Ai fini del presente divieto non è considerato sede notarile il Comune
monosede limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa.
11. - Qualsiasi segnalazione dell'ufficio secondario deve riportarne
specifica indicazione nonché riportare l'indicazione della sede del
notaio.
12. - Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile l'esistenza
di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello stesso, ogni
informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla
attività svolta nell'ufficio secondario.
13. - È vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell'ufficio
secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo
studio.
Capo III - Della
concorrenza
Sezione I
Della illecita concorrenza
14. Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza, a titolo
esemplificativo, i seguenti comportamenti:
a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio
rientrano:
- la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari,
diritti e compensi;
- la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di
prestazioni rese;
b) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti
frettolosi o compiacenti.
La fattispecie si realizza in presenza di comportamenti non adeguati
alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, cui il notaio è
tenuto nella esecuzione della prestazione.
La varietà delle forme che possono assumere la frettolosità o
compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure
esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo
ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:
- mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione
delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di famiglia;
- la ricorrente utilizzazione di clausole di dispensa limitatrici
dell’incarico professionale ai fini della limitazione della
responsabilità;
- omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad
es. all’accertamento dell’identità e all'indagine sulla volontà delle
parti);
- offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell'attività
notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di somme);
- garanzie particolari di esito favorevole di pratiche presso uffici
fiscali, banche, enti pubblici e simili;
- rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente
ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto
ricevimento dell’atto.
Sezione II
Della pubblicità
15. - Nell’interesse collettivo, è consentita la pubblicità informativa,
improntata alla sobrietà, concernente dati
personali attinenti l’attività e situazioni ed elementi organizzativi
fondati su dati obiettivi e verificabili, nel rispetto
dell’indipendenza, della dignità e della integrità della funzione
pubblica nonché del segreto professionale.
E’ vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.
16. - Agli effetti dell’articolo 15, possono essere diffusi dati
personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo,
quelli relativi a:
- titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;
- docenza universitaria o in scuole di formazione;
- frequenza di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in
ambito giuridico;
- svolgimento di conferenze in convegni giuridici;
- pubblicazioni giuridiche;
- conseguimento dei crediti formativi previsti;
- incarichi in organismi ufficiali del Notariato;
- partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro.
E’ ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a:
- disponibilità di lavoro in determinati giorni ed ore;
- struttura organizzativa dello studio;
- ubicazione e modalità di accesso allo studio;
- conoscenza da parte del notaio o del personale di studio di
determinate lingue straniere.
L’informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione
deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, specificando
analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e compensi.
A tutela del cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul
rispetto dei suddetti criteri.
17.— Nel rispetto della funzione pubblica (e del prestigio e del decoro
della categoria e per colmare asimmetrie informative) è consentito al
notaio pubblicizzare i dati di cui all’articolo 15.
18 - La partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche
radio-televisive o giornalistiche, anche in forma di intervista nonché a
iniziative e/o manifestazioni culturali, sportive, e, comunque, aperte
al pubblico (pur se comporta indirettamente occasione di notorietà
professionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa), non deve
costituire strumento per la diffusione di dati pubblicitari diversi da
quelli previsti dall’art. 15 e, per le circostanze di svolgimento, per
l’immagine generale che si offre della figura del notaio e per la
qualità e l’attendibilità dell’informazione, non deve ledere il
prestigio ed il decoro della categoria.
Capo IV - Dei
rapporti professionali
Sezione I
Dei rapporti interni
§ 1 - Rapporti con i colleghi
19. - Nei rapporti con i colleghi il notaio deve comportarsi secondo i
principi di correttezza, di collaborazione
e di solidarietà.
20. - A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei
principi di comportamento suddetti:
- non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili
errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;
- esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche
sull'operato o sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi
tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione;
- iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso
colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per fare ad
essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;
- non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie
dipendenze impiegati o collaboratori in genere operanti presso di loro;
- nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con i colleghi,
non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del Consiglio
Notarile;
- non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni
con i colleghi;
- non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a
disposizione dei colleghi richiedenti,
seppure con onere di spesa a loro carico, copie di atti e documenti
necessari per ricevere atti;
- non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a
malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti,
anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.
§ 2 - Rapporti
con il Consiglio Notarile
21. - Il notaio è tenuto a prestare al Consiglio Notarile la più ampia
collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più
efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre
funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della
qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro
della categoria.
I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.
I Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale obbligo
ed esercitano l’azione disciplinare nei confronti di coloro che per due
anni consecutivi non siano intervenuti alle adunanze ordinarie del
collegio senza giustificati motivi.
22. - Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti,
il notaio è tenuto:
a) a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente
al Consiglio Nazionale del Notariato i dati e le informazioni in genere
che gli siano richiesti da tali organi, anche con carattere di
periodicità, riguardanti la propria attività professionale, le modalità
di svolgimento della stessa e l’osservanza delle normative in materia di
adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per
settori, luoghi o altre modalità determinate;
b) nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere
copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti,
anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a
questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell’attività
professionale;
c) a informare il Consiglio Notarile di problemi di generale rilevanza
per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici
pubblici, astenendosi dall'intraprendere iniziative personali;
d) a consentire accessi ed ispezioni, deliberate dal Consiglio Notarile
Distrettuale, nel proprio studio ed in eventuali uffici secondari da
parte del Presidente del Consiglio Notarile o di un Consigliere a ciò
delegato dal Consiglio Notarile.
§ 3 — Rapporti
derivanti dalla partecipazione agli organi di categoria
23. - I notai componenti degli organi di categoria devono:
a) agire nell’ esercizio del loro ufficio con indipendenza, imparzialità
e riservatezza, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
b) garantire la loro costante partecipazione alle riunioni;
c) adoperarsi con assiduità per l’effettivo adempimento di tutti i
compiti demandati a tali organi dalla legge e dalle norme deontologiche,
con particolare riguardo, per i componenti dei Consigli Notarili
Distrettuali, all’esercizio dei poteri di vigilanza e di disciplina
sugli iscritti;
d) partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria
e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i notai,
stimolando la loro collaborazione e partecipazione;
e) favorire il ricambio delle cariche anche nei casi non previsti dalla
legge ed evitarne, ove possibile, il cumulo.
§ 4 - Rapporti
con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del
Notariato
24. - Il notaio è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio
Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i principi di
correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza
alla categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più
efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale.
In particolare il notaio è tenuto:
a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:
- a conformare il proprio comportamento professionale alle
determinazioni assunte dal Consiglio nell'esercizio dei suoi poteri; a
prestare al Consiglio la collaborazione richiestagli;
- ad astenersi da iniziative personali o interventi presso autorità o
pubblici uffici che possano interferire con l’attività del Consiglio
stesso;
b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:
- ad indicare in modo preciso, obiettivo e veritiero i dati e le
condizioni generali richiesti per l’ottenimento dalla stessa di
contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad es. disagio
economico, stato di bisogno, frequenza allo studio) e per fare percepire
alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;
- a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali nel
caso di contrasti che per loro natura lo consentano;
c) ad annotare a repertorio gli onorari in base alla natura dell’atto
secondo la tariffa ministeriale vigente ai fini dell’esatto versamento
della Tassa Archivio e dei contributi agli organi istituzionali di
categoria.
§ 5— Rapporti
con le assicurazioni di categoria.
25. — Il notaio, assicurato da polizza convenzione stipulata dal
Consiglio Nazionale del Notariato o da altri organismi istituzionali, è
tenuto a fornire alle compagnie e/o all’ufficio competente del Consiglio
Nazionale del Notariato fattiva collaborazione, con invio di esaurienti
e veritiere relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere,
evadendo con puntualità ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti
alla valutazione della pratica.
Ad eguale collaborazione è tenuto il notaio in relazione alle forme
assicurative in essere presso la Cassa Nazionale del Notariato.
§ 6 - Rapporti
con praticanti, tirocinanti, collaboratori e dipendenti
26. - Nei rapporti con i praticanti il notaio è tenuto a prestare in
modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere
quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento
della pratica notarile, nel modo prescritto dalla legge; particolare
cura egli deve porre per l'insegnamento delle norme fondamentali della
professione e dei principi di deontologia professionale.
27. — Il notaio deve prestare la massima cura per formare il tirocinante
ad esercitare la funzione pubblica con
le necessarie qualità professionali ed etiche.
In particolare il tirocinante deve avere la possibilità di partecipare a
tutte le fasi relative alla stipula dell’atto e
relativi adempimenti ed assistere alla indagine della volontà delle
parti effettuata dal notaio.
Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato
all’ effettivo apporto dello stesso all’attività dello studio.
Il tirocinante è soggetto alle norme del presente codice.
28. - Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto
ad assicurare ad essi condizioni di lavoro
moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro
formazione professionale.
In particolare il notaio deve evitare:
- di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri collaboratori e
dipendenti quali procuratori in atti da lui
ricevuti;
- di valersi della collaborazione di persone che esercitano abusivamente
la loro attività.
Sezione II
Dei rapporti esterni
29. - Nei rapporti con gli uffici pubblici, le istituzioni e i
professionisti di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo i
principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e
attribuzioni.
In particolare nei rapporti con gli uffici pubblici e con le istituzioni
il notaio è tenuto:
a) a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate ad
esercitare, offrendo, se necessario, la propria disinteressata
collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive
competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la
puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto della funzione
notarile;
b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma, per lo svolgimento
delle pratiche dell'ufficio, la collaborazione dei dipendenti degli
uffici pubblici e delle istituzioni; e a non trarre vantaggio in alcun
modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con essi. Il Consiglio
Notarile svolge controlli, anche in collaborazione con i responsabili
degli uffici pubblici e delle istituzioni, al fine di garantire il
rigoroso rispetto delle norme che precedono.
TITOLO II
DELLA PRESTAZIONE
Capo I - Dell'incarico
Sezione I - Dell'astensione
30. — Oltre a quanto previsto dalla legge per i casi di irricevibilità
degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il proprio ministero
quando dell’atto siano parte società di capitali o enti dei quali egli
sia amministratore, anche senza rappresentanza, o rivesta la qualità di
componente di Collegio Sindacale o di organi di sorveglianza e
controllo, ovvero sia unico socio o titolare del pacchetto di
maggioranza della società.
Sezione II
Della assunzione
31. - Nell'ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve
astenersi, nella fase di assunzione dell'incarico professionale, da
qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che
deve essere rimessa al libero accordo delle parti.
Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti imprenditori
(costruttori, banche) o per incarico di intermediari (agenzie
immobiliari, mediatori creditizi) il notaio, prima di assumere
l'incarico, è tenuto ad informare l'altra parte (consumatore) della
suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza di
libero accordo.
Viola il dovere di imparzialità il notaio che:
a) si serve dell’opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a
sceglierlo;
b) conferisce al procacciatore l’incarico, anche a titolo non oneroso,
di procurargli clienti;
c) tiene comportamenti non corretti atti a concentrare su di sé
designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima
fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.);
d) consente l’inserimento del suo nome in moduli o formulari
predisposti;
e) si avvale della collaborazione anche non onerosa di Enti o Uffici il
cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento di
clienti;
f) svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o
studi professionali;
g) rileva a titolo oneroso lo studio notarile.
32. - I Consigli Notarili, nell'ambito del loro generale potere-dovere
istituzionale, sono tenuti a porre in essere forme specifiche di
vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione di informazioni
dai notai e dai pubblici uffici e, nelle ipotesi previste dalla
normativa di legge e regolamentare, mediante ispezione presso gli studi
notarili e gli uffici secondari.
33. - In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entità, della
concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o di altri
elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai, inserimento di
nominativi in moduli o formulari predisposti, situazioni di dominanza) i
Consigli Notarili sono tenuti ad individuare, valutare e, se del caso,
perseguire disciplinarmente comportamenti illeciti, attuati anche
mediante pressioni dirette o indirette, ed eventualmente ad intervenire
presso gli enti pubblici e privati ed ogni altro soggetto interessato.
34. - Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione,
riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli enti ad essi
assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli Notarili
Distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che li
caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare
l'assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del
Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del
singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso.
35. - Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di
straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure
rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli
tra il Consiglio Nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei
notai è riservata ai Consigli Notarili Distrettuali secondo criteri che
essi abbiano elaborato preventivamente.
Capo II - Della
esecuzione
Sezione I
Della personalità e segretezza
§ 1 - Della personalità
36. - L'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal
"rapporto personale" con le parti. La facoltà di valersi di
collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale
che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale.
37. - In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo
effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:
- per l'accertamento della identità personale delle parti, con
utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei
documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro
possibilità di falsificazione;
- per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo
approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di
informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili
modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
- per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente
alla accertata volontà delle parti.
§ 2 - Della
segretezza
38. Nell'esercizio della sua attività il notaio è tenuto al rigoroso
rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che
ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui
sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il
tempo della stessa che successivamente. Egli è altresì tenuto a fare
quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata
dai suoi collaboratori.
39. - Il ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a
renderne nota ai terzi l'esistenza e il contenuto, se non su espressa
richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti ad
esso connessi.
Sezione II
Della imparzialità e degli altri doveri
40. - Il notaio, deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese
e compensi della specifica prestazione richiesta. I preventivi devono
essere rilasciati per iscritto.
41. - Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un
comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza
rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una
regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità
della comune sicurezza delle parti stesse.
42. - Il notaio è tenuto, in particolare, a svolgere, anche
nell’autenticazione delle firme nelle scritture private, in modo
adeguato e fattivo le seguenti attività:
a) informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione
richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica
demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la
proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e
intenzione;
b) proporre la scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni
assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza,
svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la
formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua
completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva;
c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a
integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro
con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente
rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie
particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità,
nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per
questo ultimo aspetto, anche di separata documentazione illustrativa.
La scrittura privata tenuta a raccolta viene letta dal notaio alle
parti, salva espressa dispensa delle parti stesse. Nell’autentica il
notaio fa menzione della lettura o della dispensa dalla stessa. La
reiterata presenza della clausola di esonero costituisce indizio di
comportamento deontologicamente scorretto.
d) prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno
professionale, se necessario anche dopo il perfezionamento dell'atto;
e) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei
propri atti; qualora quanto sopra sia riconducibile a responsabilità del
notaio la prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese da
parte del notaio stesso; qualora errori od omissione non siano
riconducibili al notaio, egli sarà comunque tenuto ad una fattiva
collaborazione per la stipulazione di atti rettificativi.
In tale ultima circostanza il notaio potrà praticare condizioni
particolarmente favorevoli nella determinazione dei propri compensi.
43. - In relazione all'obbligo per il notaio di accettare incarichi ed
effettuare prestazioni anche se di particolare scomodità e/o di modico
interesse economico (quali atti da ricevere o stipulare in località
distanti o scomodamente accessibili, in ospedali, case di ricovero per
anziani, istituti di pena, ecc.), è attribuita ai Consigli Notarili
specifica potestà per assumere iniziative al riguardo (accogliere
richieste in tal senso dall'utenza, indicare i colleghi che dovranno
soddisfarle attraverso criteri di competenza per zone e/o di rotazione
tra tutti i notai del Distretto).
Sezione III
Protocolli dell’attività notarile
44.- Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la
sistematica inosservanza dei protocolli dell’attività notarile approvati
dal Consiglio Nazionale del Notariato ai fini dell’adozione di adeguate
misure a
garanzia della qualità della prestazione.
I Consigli Notarili Distrettuali esercitano la relativa vigilanza a
tutela del cittadino e dell’interesse generale.
Sezione IV
Dell'affidamento di somme
45. - Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e
indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto
dall'art. 6 legge 22 gennaio 1934, n. 64, riceve un incarico che importa
l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgerlo con la massima
diligenza e trasparenza.
A tal fine nel documento col quale viene conferito al notaio l'incarico
debbono essere chiaramente indicati:
- il contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell'incarico;
- le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario - che
presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed informate
le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o circolare
all'ordine del notaio o di una delle parti, bonifico sul conto corrente
bancario del notaio, consegna di titoli di credito, etc.);
- le modalità di impiego delle somme o valori nelle more
dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente
bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier
titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile
dal patrimonio del notaio, etc.);
- la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a
seconda delle modalità di impiego determinate dalle parti;
- la misura del compenso dovuto al notaio;
- l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le
somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso
di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico consista proprio
nella consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia
verificato un determinato evento, sia nel caso in cui adempiuto
l'incarico residui un quid da consegnare ad un determinato soggetto)
debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione
potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta
inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente
controllabile.
46. - I Consigli Notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle
disposizioni di cui sopra.
Capo III - Degli
atti in generale
Sezione I
Della forma
47. - L' "atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di
"atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella
presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne
richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo
la particolare struttura dell'atto.
48. - L'atto di "autenticazione delle firme" della scrittura privata,
comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo di tenere i seguenti
comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.
a) Controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua
rispondenza alla volontà delle parti, di regola anche mediante la sua
lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni.
b) Indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel
quale l'atto è autenticato.
49. — Negli atti conservati a raccolta, pubblici o autenticati, deve
essere indicata l’ora di sottoscrizione.
Sezione II
Del contenuto
50. - Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza il notaio
deve curare che dal testo dell'atto, normalmente risultino:
a) la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con
indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta
volontà delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi
contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilità);
b) le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda
giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di provenienza e atti
direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di
disponibilità);
c) gli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti
in oggetto, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione,
anche con allegazione che si richiede più frequente - di documenti
grafici (ad es.: confini non generici; riferimenti catastali per
frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione di planimetrie);
d) le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che si
rende necessario richiamare, precisando gli estremi per una loro diretta
conoscenza;
e) ogni altra indicazione, menzione o allegazione che risultasse dovuta
a seguito di emanazione di apposite norme da parte del Consiglio
Nazionale del Notariato.
Capo IV - Di
alcune specie di atti
Sezione I
Degli atti relativi agli autoveicoli
51. - Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in genere
soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi connessi, e nello svolgimento
della attività professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio
deve tenere i seguenti comportamenti e attenersi alle seguenti
prescrizioni:
a) Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto e la
legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai documenti
originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario, verificando per
il soggetto titolare che siano rispettate le norme sul diritto di
famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato il principio della
continuità delle trascrizioni.
b) Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità
personale delle parti, anche con ricorso all'intervento dei fidefacienti;
e, nei casi in cui l'accertamento sia soltanto documentale, compiere un
prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo,
alle modalità di rilascio e alla possibilità di falsificazione.
c) Informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto
richiesto e sugli adempimenti di pubblicità conseguenti nonché, nel caso
in cui ricorra, sul particolare regime della procura alla vendita; in
presenza di iscrizioni o di vincoli sull'autoveicolo o qualora non sia
rispettabile la continuità delle trascrizioni farne specifico
avvertimento all'intestatario, da documentare mediante la sua
sottoscrizione dell'atto o con separata dichiarazione scritta.
d) Indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del
Comune nel quale l'atto è ricevuto.
52. — Salvo il caso previsto all'articolo 54, è vietato al notaio
l'esercizio della attività professionale presso sedi
operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o
comunque il diretto collegamento con essi mediante raccolta e inoltro
delle scritture presso il proprio studio.
53. - Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile, secondo le
indicazioni da esso impartite anche con carattere di periodicità, le
modalità con cui esercita l'attività non occasionale, sia nella sede che
fuori dalla sede e ogni mutamento successivo; nonché ad esibire o
trasmettere al Consiglio, a richiesta, copia del repertorio e di atti e
documenti, anche di natura fiscale, relativi ad attività svolte nel
settore.
54. - I Consigli Notarili sono tenuti a promuovere nel territorio del
Distretto forme organizzate e direttamente controllate per il
ricevimento degli atti, anche mediante la costituzione di Uffici unici o
di associazioni nel Distretto, al fine di garantire, per orario di
assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio; con facoltà -
ove ne ravvisino la opportunità - di organizzare l'attività anche in
deroga al divieto di cui all'art. 51.
Sezione II
Delle vidimazioni
55. - La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve essere
eseguita con tempestività, contestualmente alla presentazione, ove
possibile, e in ogni caso con sollecita messa a disposizione per il loro
ritiro.
Nella esecuzione di vidimazioni non iniziali il notaio deve controllare
che i libri siano bollati e numerati ai sensi di legge al nome del
soggetto che li ha posti in uso e che le registrazioni e le
scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco.
56. — Nell’esecuzione di vidimazioni non iniziali devono essere indicati
i dati necessari alla diretta e completa individuazione della
vidimazione, tra i quali la pagina nella quale essa è eseguita; di
questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio.
Sezione III
Delle attività previste dalla legge n. 302/1998 e successive modifiche
57. - I Consigli Notarili Distrettuali sono tenuti a porre in essere
forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza dei doveri
deontologici nelle attività da compiersi con riferimento alla legge
302/1998 e successive modifiche, con particolare attenzione agli aspetti
previsti:
- al paragrafo sulla illecita concorrenza;
- al paragrafo sulla pubblicità;
- ai paragrafi relativi ai rapporti con i colleghi e con il Consiglio
Notarile e ai rapporti con uffici, Istituzioni e categorie
professionali;
- ai paragrafi sulla assunzione e/o astensione relativa all'incarico;
- ai paragrafi inerenti la personalità, la segretezza e la imparzialità
nella esecuzione della prestazione;
- al paragrafo che impone la completezza e la esattezza del documento di
provenienza notarile.
I Consigli Notarili Distrettuali dovranno inoltre attivare la massima
vigilanza sulla attenzione, diligenza e prontezza di esecuzione che il
notaio dovrà adottare nell'assolvimento degli incarichi e, stante la
deroga di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge
professionale, su ogni possibile ipotesi di incompatibilità o di
conflittualità che potesse manifestarsi nella esplicazione delle
attività delegate.
58. - I Consigli Distrettuali adotteranno le più opportune iniziative
per organizzare modalità di attuazione del lavoro idonee a garantire la
migliore esplicazione di tutte le formalità esecutive di cui agli
articoli 576 e seguenti del c.p.c.
59. - Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio userà la
diligenza dovuta secondo quanto previsto alle vigenti regole
deontologiche.
60. - In relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla
particolare incidenza della propria attività su interessi di soggetti
aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempirà ai suoi
compiti nei tempi indicati nella delega e a tal fine i Consigli Notarili
Distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.