Notaio.org consiglia

GRUPPO SIS - Informatica Notarile

Notaio.org - Il Portale Notarile dal 1999 -

Imposta Notaio.org come tua pagina iniziale

Aggiungi Notaio.org ai tuoi siti preferiti

Segnala Notaio.org via e-mail

 

praticanti_notai_aspiranti_notai

News 
Notariato
Diventare Notaio
Scuole notarili
Preselezione
Concorso notarile 
Corsi & Master
Praticanti online
Libri di testo
Teoria e pratica
Sent. Cassazione
Riviste notarili
Divagando
Tabella Sedi Notarili
Notai: posti vacanti

Area Formazione
Cruscotto Notaio.org
Area Forum
Notaio Community
Notaio Mail
Controlla la posta

 

assistenti_notarili_assistente_notarile

 

Assistente Notarile
Corso x Assistente
Mailing-List
Forum Assistenti
Contratto Collettivo 
Associazione UNICA

 

cittadini
 

Consulenza online
Studi notarili online
Studi legali online
Studi commercialisti
Tariffe notarili
Atti notarili
Archivi Atti Notarili
Domande & quesiti
Notaio e cittadini
Notariato online
Deontologia Notai
Sent. Cassazione
Uffici pubblici
Costituzione e Codici
Gazzette e leggi
Autocertificazione
Mutui online

 

servizi_online

 

Scrivi @ Notaio.org
Vetrina Aziende
Awards vinti
Mappa del sito
Libro degli ospiti

 

www.infoimprese.it
per nome
per prodotti

 

 


 

Cerca su Wikipedia


 


 

Dal 30/10/1999, sei il visitatore n.

 

Il Portale Notarile dedicato a: Praticanti Notai - Notai - Assistenti Notarili - Cittadini

 

Sei qui > Torna alla Home Page di Notaio.org > Area Praticanti > Notariato > Ordinamento (118-179)

Notariato

Notariato

Attraverso questa sezione è possibile consultare le informazioni afferenti al mondo notarile.Di seguito l'elenco delle sotto-sezioni consultabili:


Ordinamento del Notariato Come si diventa notaio
Legislazione notarile Scuole del Notariato
La professione di notaio Consigli per prepararsi al concorso
Notaio e cittadini .

 
 Ordinamento del Notariato (L.n.89/1913) - Artt. 118 - 179

ARTT. 1 - 50

ARTT. 51 -117

ARTT. 118 - 179

 

Legge 16 febbraio 1913 n. 89

Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili

CAPO II

Degli archivi notarili mandamentali.

Art. 118

Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto.

Art. 119 ( Omissis )

( L'art. 8, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138, ha sostituito con il presente articolo gli originari articoli 119 e 120).

Art. 120

Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale é nominato con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro.

(L'art. 8, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138, ha sostituito con il presente articolo gli originari articoli 119 e 120).

Art. 121

Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal Ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico Ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.

Art. 122

Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove é l'archivio, ed a lui é applicabile quanto dispone l'Art. 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e del pubblico Ministero.

Art. 123

Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicate nell'art. 98 e gli ultimi tre capoversi dell'art. 112.

Art. 124

Salvo il disposto degli artt. 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.

Art. 125

I proventi dell'archivio notarile mandamentale prelevate le quote di partecipazione a mente dell'art. 113, sono devoluti a vantaggio dei Comuni interessati.

Art. 126

Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli artt. 110, 111, 115 e 116.

TITOLO VI

Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi
Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime

CAPO I

Della vigilanza e delle ispezioni.

Art. 127

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.


Art. 128

Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, al Consiglio notarile i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.

Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge.


Art. 129

Le ispezioni saranno eseguite:

agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il Ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio.


Art. 130. (Omissis)

Art. 131


Il Governo del Re é autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per sopraintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili, e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo.

Art. 132

Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art. 128, il Ministro di grazia e giustizia può far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'art. 129.

Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore all'ammenda di lire 10.000, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero.

(Importo elevato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 e, successivamente, dall'art. 113, commi 2 e 5, L. 24 novembre 1981, n. 689.)

Ugualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.


Art. 133

Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 134

Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennità agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'art. 98 e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

CAPO II

Delle pene disciplinari.

Art. 135

Le pene disciplinari per notari che mancano ai propri doveri sono:

l'avvertimento;

la censura;

l'ammenda;

la sospensione;

la destituzione.

Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato.


Art. 136

L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.

La censura é una dichiarazione formare di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile.


Art. 137

E' punito con l'ammenda da L. 40 a L. 400 il notaro che contravviene alle disposizioni dei nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 51 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio contravviene alle disposizioni degli artt. 61 e 62.

E' punito con l'ammenda da L. 400 a L. 3200 il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dei nn. 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51 e del capoverso dell'art. 67.

E' punito con l'ammenda da L. 800 a L. 4000 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.

( La misura dell'ammenda è stata aumentata di otto volte in conformità dell'art. 24 D.L. 9 aprile 1948, n. 528. Trattandosi di sanzione disciplinare, essa non è stata coinvolta dalla depenalizzazione in sanzione amministrativa prevista, da ultimo, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 138

E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro:

che é recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26;

che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;

che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64;

che é recidivo nelle contravvenzioni di cui ai nn. 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51;

che si oppone alle ispezioni di cui all'articolo 128 o lo rende altrimenti impossibili.

E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaro che contravviene alle disposizioni degli artt. 27, 28, 29, 47, 48 e 49.

La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.


Art. 138-bis

Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed é punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.

Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 é punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.

(La legge 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto con l'art. 32 l'inserimento dell'art. 138-bis).


Art. 139

E' inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro:

contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;

che sia stato condannato per alcuni reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi.

( La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti "de jure", anzichè sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3 della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata.)

che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.


Art. 140

Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi.

Art. 141

Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 139 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante.

Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante.


Art. 142

E' punito con la destituzione: il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 137;

il notaro che é recidivo nelle contravvenzioni all'art. 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 138, nn. 2, 3, 4, o che é una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai numeri 1, 8, 11, 12 dell'art. 51;

il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

E' destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che é stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato.

( La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che è destituito di diritto il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3 della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142).


Art. 143

Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.

Art. 144

Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione la sospensione, ed alla censura l'avvertimento.

Art. 145

Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.

Art. 146

L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorché vi siano stati atti di procedura.

La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.


Art. 147

Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica e privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, é punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.

CAPO III

Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.

Art. 148

Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denunzia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.


Art. 149

Del provvedimento del Consiglio é data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione é la sede del Consiglio.

Tanto il notaro quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.


Art. 150

Se il notaro é membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero.

In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazione sarà dato dal presidente del tribunale.

Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore del Re, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.

Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

Contro la sentenza del tribunale non é ammesso appello.


Art. 151

Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione é la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.


Art. 152

Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza o del decreto é notificata al notaro nei modi stabiliti dal regolamento per le citazioni e nei termini fissati dal decreto medesimo.

Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.


Art. 153

Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa.

Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaro.


Art. 154

Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte.

Copia della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere, notificata al notaro ed al pubblico ministero nei modi stabiliti dal regolamento.


Art. 155

La sentenza del tribunale non é soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.

L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, é proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte.

Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.

Le norme stabilite negli artt. 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.


Art. 156

Dalle sentenze della Corte d'appello é ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.

Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed é esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.


Art. 157

Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti, di cui nel presente capo, le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Art. 158

Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la relativa dichiarazione.

Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell'art. 139.

Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cattura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sarà emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunziata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello.

La pronunzia della inabilitazione nei casi degli artt. 139 e 140 é esecutiva nonostante appello.

Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notari in materia penale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.

Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà data comunicazione, a cura del presidente, al Ministero di grazia e giustizia.

(La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo)


Art. 159

Il notaro che sia stato destituito può essere riabilitato alìesercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile:

se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel n. 3 dell'art. 5;

se, negli altri casi, siano decorsi almeno 3 anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.

La domanda, corredata dei documenti e anche da prove che facciano presumere il ravvedimento del notaro, deve essere presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla omologazione della Corte di appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Non potrà mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie.


Art. 160

Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, numero 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado.

Art. 161

Disposizioni finali e transitorie.

E' approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.

Art. 162

Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.

Art. 163

Il Governo del re é autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito ilConsiglio di stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda fino al L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.

Art. 164

Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consiglio notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente dell'art. 95, sino alla ricostituzione di nuovi Consigli.

Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.

Allo stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più collegi, a termini del penultimo capoverso dell'art. 3. Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.


Art. 165

Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina ad esercitarlo per nomina già eseguita.

Art. 166

Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o la conseguano entro un anno dalla data di attuazione.

Però la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa. Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facoltà di giurisprudenza anche se provengono dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze. La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.


Art. 167

Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, n concorsi si osserveranno le disposizioni, che seguono

per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza,

per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addotti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà, inoltre, computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte, dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notatile del distretto a cui appartiene il notaro medesimo.


Art. 168

Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della, presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'art. 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del Ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.

Art. 169

Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'art. 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo cominceranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio.

Art. 170

I notari che hanno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore non sono tenuti ad elevarla, alla misura stabilita dalla presente legge, finché rimangono nelle sedi, in cui precedentemente si trovano.

Art. 171

I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della Presente legge, avranno diritto i godere dei termini stabiliti dall'art. 23 della legge anteriore.

Art. 172

Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Art. 173

Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli dalla presente legge, anche relativamente atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore.

Art. 174

Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità, a termine dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia. I conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.

Art. 175

Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono

Potranno però per esigenze, di ruolo esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonché il titolo attuale. Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrerà sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

Per i, conservatori d'archivio ora in carriera non é richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.

Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo, la legge anteriore é applicabile la disposizione dell'art. 170 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.


Art. 176

Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio alla attuazione della presente legge.

Art. 177

Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione di cui all'art. 98, gli impiegati degli archivi notarili 5 che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi. Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'art. 9 e potranno conseguire l'indennità di cui all'art. 15 n. 3 della legge 12 dicembre 1901, n. 755.

Art. 178

E' mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinati alla, conservazione delle carte, depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a, carico del Governo Stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale.

Art. 179

Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a 12 a che ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare; una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1 gennaio 1874.

 

Stampa questa pagina Clicca per tornare su

Copyright © NOTAIO.ORG - All rights reserved - Avvertenze legali - Netiquette - Credits

 
 

Gestione Elettronica dei Documenti

 

 

Ultime notizie Ultime notizie
Le ultime novità sul concorso notarile

 

Studi legali online

Studi notarili online

Studi Notarili e Notai online - Notai Roma,Milano - Studi notai - Studio notai - Studi Legali ed Avvocati - Studi Commercialisti

Trova lo Studio notarile

Notai sulla Rete

 


Le proposte formative di Notaio.org
Percorsi di formazione continua

 

Sentenze della Cassazione
Sentenze della Cassazione
Recenti sentenze della Suprema Corte

 

I Forum di Notaio.org
I Forum di Notaio.org
L'Area dove poter discutere non solo di diritto

 

 Community, Newsletter e Mailing list di Notaio.org La Mailing List di Notaio.org
Lo strumento per dialogare con i colleghi e per ricevere la Newsletter di Notaio.org

 

 

Notaio.org sostiene Save the Children